Analisi della sentenza del Consiglio di Stato, V Sez., n. 4185/2026 del 25/05/2026
La recentissima sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V ha fornito un’interessante interpretazione circa la natura dell’affidamento diretto, ponendo fine a tutte le discussioni intercorse per anni tra operatori del settore giuridico, consolidando, peraltro, un orientamento già prodotto in seno alle corti di primo grado.
In particolare, la pronuncia ha stabilito che “la procedimentalizzazione dell’affidamento diretto, attraverso l’acquisizione di una pluralità di preventivi e l’indicazione dei criteri per la selezione degli operatori non trasforma l’affidamento diretto in una procedura di gara. La differenza tra affidamento diretto previo interpello e procedura negoziata è piuttosto semplice: la procedura negoziata è una gara, mentre l’interpello con l’acquisizione di preventivi è una delle modalità (non l’unica) di giustificazione della scelta di negoziare con un determinato operatore economico”.
Il Consiglio di Stato ha, quindi, riformato la sentenza del TAR, che dichiarava l’infondatezza del ricorso proposto, alla luce della carenza di interesse ad agire dovuta all’impossibilità pratica della società in questione di ottenere l’affidamento del servizio per cui ha concorso in quanto affidataria uscente. Nel caso esaminato, infatti, il giudice propendeva per l’applicazione del principio di rotazione.
Il giudice d’appello, tuttavia, ha evidenziato come il TAR abbia espresso un giudizio in merito ad un potere amministrativo (il principio di rotazione, per l’appunto) non ancora esercitato. In proposito, l’art. 34 c. 2 c.p.a. prevede che “In nessun caso il giudice può pronunciare con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati” e, nel caso di specie, la Stazione Appaltante.
Quanto alla natura dell’affidamento diretto e alla differenza tra affidamento diretto previo interpello e procedura di gara, il Consiglio di Stato ha esaminato le caratteristiche delle due procedure, evidenziando che “nell’affidamento diretto il contratto è affidato senza una procedura di gara, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici. […] La procedimentalizzazione dell’affidamento diretto, attraverso l’acquisizione di una pluralità di preventivi e l’indicazione dei criteri per la selezione degli operatori non trasforma l’affidamento diretto in una procedura di gara a meno che non sia la stessa stazione appaltante a optare per quest’ultima soluzione, come è pacificamente avvenuto nel caso qui esaminato”.
Ebbene, l’Ente amministrativo ha, in prima battuta, avviato una procedura di gara, nella quale il principio di rotazione risulta inapplicabile alla luce delle caratteristiche proprie della modalità operativa utilizzata e della ratio della regola in questione, salvo poi evitare l’applicazione di tutti i vincoli che si era prefissata e affidare la gestione del servizio ad un operatore economico che deficitava dei requisiti speciali originariamente previsti.
La pronuncia ora riassunta risulta particolarmente utile per comprendere la natura dell’affidamento diretto, che esula dal concetto di gara, anche qualora la Stazione Appaltante richieda la trasmissione di preventivi a più operatori economici, assolutamente estranei al concetto di “offerta” propria delle gare.
La ratio di questa procedura, infatti, è quella di semplificare ed accelerare il percorso per l’affidamento, individuando l’operatore economico più idoneo senza prevedere alcuna competizione tra privati. La scelta dell’affidatario, dunque, non dipende dalla rispondenza a precisi criteri originariamente previsti dalla Stazione Appaltante, bensì da una scelta discrezionale che dovrà, ovviamente, esser adeguatamente motivata.
Quanto affermato dal Consiglio di Stato è frutto di un orientamento giurisprudenziale che sta ottenendo sempre più consensi: il principio qui affermato, infatti, è già stato frutto di una riflessione portata avanti da molti tribunali amministrativi regionali e dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (cfr. ex multis, TAR Campania, sentenza n. 2078/2026; parere ANAC n. 410/2024). La pronuncia ora analizzata, in altre parole, ha reso granitico tale orientamento, evidenziando il carattere facoltativo e non esclusivo della richiesta di preventivi, sottolineando, in ogni caso, che tale scelta non trasforma la procedura in questione in una gara.
In conclusione, l’affidamento diretto, per sua natura, esclude categoricamente qualsiasi elemento di competitività; da ciò ne consegue che in questi casi sarà assente una graduatoria e, dunque, un criterio di aggiudicazione. In presenza di tali elementi concorsuali, la sostanza della procedura (e dunque le disciplina da applicare) sarà ben lontana da quella propria dell’affidamento diretto, a prescindere dal nomen iuris utilizzato dalla Stazione Appaltante.

